PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 2.

      1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione indica un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni».